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O. 12/08/2002 n. 308

11. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal responsabile del procedimento e dal presidente del Consorzio di bonifica del Cixerri, corredate da idonea documentazione.

12. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica del Cixerri sulla predetta contabilità speciale in corso di apertura, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del Consorzio di bonifica del Cixerri, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

13. Il Consorzio di bonifica del Cixerri, con atti a firma del suo presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

1. Il Consorzio di bonifica del Cixerri realizzerà l'intervento ricorrendo alla procedura di somma urgenza per garantire la realizzazione dello stesso entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data del 15 luglio 2002, data di emissione dell'ordinanza n. 307.

2. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data sopra indicata del 15 luglio 2002: lavori: inizio entro trentacinque giorni; espropriazioni: inizio entro trentacinque giorni; lavori: compimento entro novanta giorni; espropriazioni: compimento entro novanta giorni.

3. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza sono emessi su richiesta del "Consorzio" dal servizio regionale delle espropriazioni della presidenza della regione autonoma della Sardegna ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla Legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, commi 3 e 4 e della Legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art 24.

4. Tutti gli atti in essere per l'esecuzione del presente affidamento al Consorzio di bonifica del Cixerri saranno soggetti al controllo degli organismi che per Legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del Consorzio stesso.

5. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento assicurando il pieno rispetto dei termini sopra indicati.

6. Il Consorzio è tenuto a presentare con cadenza quindicinale una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio. L'utilizzo delle opere realizzate ai sensi della presente ordinanza resta prioritariamente riservato agli usi imposti da condizioni di emergenza idrica, in conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti normative in materia di uso delle risorse idriche.

8. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è il Consorzio affidatario, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

9. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con Consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4. Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal Consorzio su designazione del commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario al Consorzio che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio di bonifica del Cixerri ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio di bonifica del Cixerri agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio di bonifica del Cixerri è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di bonifica del Cixerri incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di Legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove il Consorzio di bonifica del Cixerri, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di bonifica del Cixerri le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio di bonifica del Cixerri medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di bonifica del Cixerri che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il Consorzio di bonifica del Cixerri si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro "Ente" o "Amministrazione" nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di bonifica del Cixerri di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonchè i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6. Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e il Consorzio di bonifica del Cixerri, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio di bonifica del Cixerri, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio di bonifica del Cixerri non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 agosto 2002 Il commissario governativo: Pili

 

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